70 anni fa Convenzione Onu sui privilegi delle istituzioni specializzate

Il 21 novembre 1947 a New York (New York, Usa) l’Assemblea generale dell’Onu adotta la Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle istituzioni specializzate. In essa è stabilito che tali istituzioni ed i loro beni, ovunque si trovino e da chiunque detenuti, godono dell’immunità di giurisdizione. Tale immunità, suscettibile di rinuncia, che deve essere espressa e non generalizzata, consiste nell’obbligo a carico dello Stato ospitante di astenersi dal penetrare negli uffici dell’Organizzazione senza espressa autorizzazione in tal senso, nell’esenzione da misure esecutive e cautelari e nell’obbligo di non violazione della corrispondenza.

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