Il 4 giugno 1999 entra in vigore la legge 157/99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1999 che introduce un “Rimborso spese per le elezioni”, un contributo cioè assegnato ai partiti in occasione delle elezioni e che serve a coprire le spese sostenute per le campagne elettorali. La norma abbassa dal 4% all’1% la soglia minima di voti per partecipare alle risorse pubbliche. La legge dispone che i partiti percepiscano il rimborso proporzionalmente ai voti ricevuti, ma che questo è calcolato in base all’intera platea elettorale, cioè agli aventi diritto al voto e non in relazione al numero degli effettivi votanti. Di fatto si tratta di un finanziamento ai partiti precedentemente abolito con il Referendum del 18 e 19 aprile 1993.