Il 20 maggio 1997 a Bruxelles (Belgio) il Parlamento e Consiglio dell’Unione europea adottano la direttiva n. 97/7 relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza. La direttiva è rivolta agli Stati membri affinché adottino apposite norme in materia di contrattazione a distanza al fine di assicurare, in tale ambito, un elevato livello di protezione dei consumatori. Oltre a rendere una precisa definizione di alcune figure come il consumatore e la vendita a distanza, tale direttiva introduce l’obbligo di informativa al consumatore scritta (o “su supporto duraturo”), con la quale siano chiaramente esplicitate le condizioni cui, con la sottoscrizione del contratto, il consumatore espressamente si obbliga, oltre che i diritti che il venditore sia tenuto a garantirgli. Fra questi diritti, sicuramente di rilievo è il diritto di recesso (nella direttiva previsto entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto). E’ anche ribadita l’opportunità che sull’uso delle lingue in materia di contratti a distanza, siano i singoli paesi membri a legiferare, sebbene solleciti un politica di generale uniformazione anche in ordine alla qualificazione giuridica delle vendite a distanza ed alle previsioni circa la pubblicità ingannevole. Riconoscendo la difficoltà tecnica del consumatore, la direttiva indica la necessità di porre l’onere della prova a carico del venditore.