Il 14 aprile 1939 il regio decreto legge n. 636 tra le altre disposizione, con l’articolo 9 dispone che l’assicurato ha diritto alla pensione: al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell’assicurazione.