Il 24 aprile 2002, con la sentenza 155, la Corte Costituzionale la Corte Costituzionale ridisegna il quadro del – peraltro non semplice – rapporto tra libertà di espressione politica (ed editoriale) e funzione pubblicistica del mezzo radiotelevisivo. La Corte infatti dichiara che i più importanti articoli della legge 28/2000, hanno piena legittimità essendo infondate le questioni sollevate al riguardo dal Tar del Lazio con un’ordinanza del dicembre 2000. La pronuncia ha grande rilievo in quanto, richiamando le sentenze emesse dalla Corte negli anni 90 e rileggendo la legislazione prodotta fra il 1990 (legge Mammì) e il 2000 (par condicio), fissa i punti cardine che oggi regolano, con significative differenze rispetto alla carta stampata, l’informazione televisiva.